In data odierna (03/10/2025) l’Ufficio per l’Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività assistenziali ha inviato alle varie Direzioni Regionali e Comandi la richiesta di censire i volontari che sono realmente operativi in ciascuna provincia, con il successivo avvio delle procedure di cancellazione per il personale che non rispetta i requisiti di disponibilità e partecipazione agli addestramenti periodici.
Vengono anche ribaditi i casi di cancellazione, presenti nel DPR 76/2004.
- DECESSO
- DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE AL COMANDO mediante la presentazione del “modulo A” debitamente compilato
- RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ, ovvero 61 anni per tutto il personale ad eccezione dei FTAV, il cui limite è esteso a 65 anni
- ASSENZA INGIUSTIFICATA DAI CORSI PERIODICI DI ADDESTRAMENTO, ovvero dalle 5 ore di addestramento mensile obbligatorio, per un periodo superiore ai 6 mesi
- INCAPACITÀ O INSUFFICIENTE RENDIMENTO AD ASSOLVERE I COMPITI DI ISTITUTO, ovvero la mancata partecipazione alle attività del distaccamento di appartenenza senza giustificazione e in modo continuativo
- MANCATO SUPERAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
- SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE
- IPOTESI DI CONDANNA PER REATI DOLOSI, ovvero in caso di condanna penale per delitto doloso, l’ordinamento prevede la radiazione
- ASSENZA INGIUSITIFICATA DAGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE, ovvero per chi rifiuta o omette di sottoporsi ai controlli sanitari ai fini dell’aggiornamento del Libretto Sanitario individuale di rischio (LISER)
- SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITÀ, ovvero nel caso siano subentrati casi di incompatibilità previsti dal DPR 76 (esser diventati permanenti, membri di FF.OO e FF.AA, essere amministratori o titolari di società o imprese antincendio)